Statuto

STATUTO
Meritocrazia Italiana®

1° Iniziamo

Art. 1Principi di base

MERITOCRAZIA, INTEGRITÀ MORALE  E SENSO CIVICO  PER LA LIBERTÀ DEL POPOLO ITALIANO.

Art.2Meritocrazia Italiana

Meritocrazia Italiana è un insieme spontaneo di uomini e donne che intendono esprimere la loro opinione politica, secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono Italiani che guardano all’Europa e ne condividono i principi dei Popoli, quali l’uguaglianza tra i cittadini, la parità nell’applicazione della giustizia, il rispetto dell’essere umano, la fondamentale importanza della famiglia, la solidarietà e la sussidiarietà.

Art.3 – Prassi d’ingresso

Possono far parte di Meritocrazia Italiana tutti coloro che ne condividono i principi statutari e ne accettino i regolamenti. L’atto formale per l’ingresso consiste nella spontanea sottoscrizione di una richiesta di adesione, disciplinata dal regolamento, che può essere effettuata in forma cartacea o in forma digitale tramite i canali digitali messi a disposizione da Meritocrazia Italiana. In ogni caso necessita la chiara individuazione dell’aspirante ed il pagamento delle quote annuali. Si incentiva e preferisce la modalità di adesione digitale.

Art.4 – “Amici” e “Simpatizzanti”

Per definire con chiarezza i compiti, i diritti e le opportunità dei componenti del sodalizio, si intende sancire una lieve differenziazione degli associati a Meritocrazia Italiana: i/le simpatizzanti, d’ora in poi simpatizzanti, e i/le amici/che, d’ora in poi amici.

Sia gli amici che i simpatizzanti sono chiamati ad accettare integralmente gli scopi ed i punti statutari di Meritocrazia Italiana impegnandosi a collaborare allo sviluppo ed alla realizzazione degli scopi associativi.

  • I simpatizzanti possono prendere parte a tutte le manifestazioni dell’insieme facendo valere il proprio diritto di elettorato attivo  e partecipando a tutte le richieste di parere che verranno pubblicate sui canali internet.
  • Gli amici, oltre ad espletare le funzioni dei simpatizzanti, possono far valere il proprio diritto di elettorato passivo e possono avanzare candidature a cariche interne a Meritocrazia Italiana ed a candidature politiche locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee.

I simpatizzanti potranno domandare di poter diventare amici secondo le modalità indicate dal regolamento.

 

Art.5 – Espulsione, dimissione o annullamento della carica di socio.

Il socio (simpatizzante o amico) perde tale carica per tre motivazioni principali: espulsione a causa di un provvedimento disciplinare inflitto dal comitato dei probiviri, dimissione spontanea, mancato rinnovo della quota associativa.

 

Art. 6 – Svolgimento vita associativa

L’Insieme organizza la propria vita associativa su tutto il territorio italiano. A livello nazionale gli Organi Fondatori di Meritocrazia Italiana, prendendo spunto dalle segnalazioni che gli associati faranno pervenire tramite i canali internet, costantemente proporranno iniziative da espletarsi anche on line e, qualora necessitassero, proporranno Assemblee Nazionali a cui potranno partecipare tutti gli associati. A livello territoriale, seppur verranno incentivati incontri in videoconferenza, periodicamente si svolgeranno “Assemblee Fisiche Territoriali” a cui potranno prendere parte e potranno espletare i propri diritti gli associati residenti nel territorio di svolgimento del sodalizio.

La documentazione video di tutte le decisioni prese durante le Assemblee Fisiche Territoriali verranno messe disposizione degli associati mediante l’inserimento all’interno del sito internet di Meritocrazia Italiana.

 

2°  Organi dell’Insieme

Art. 7 – Organi Associativi

Sono espressione dell’Insieme politico “Meritocrazia Italiana”:

  • Il Presidente Nazionale;
  • Studio di Presidenza;
  • Comitato per l’Organizzazione Nazionale;
  • Il Segretario.

 

Art. 8 – Il Presidente Nazionale

Il presidente Nazionale, dopo aver sottoscritto la dichiarazione sull’onore (come indicato dal Regolamento), viene eletto alla prima riunione fondativa dell’associazione, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Tale figura rappresenta politicamente l’Insieme anche in tutte le sedi istituzionali. Ha il compito di dirigerne il funzionamento ordinario e di indicare le linee politiche e programmatiche. Inoltre può riunire il Comitato per l’Organizzazione Nazionale. Egli ha anche il compito e l’onore di decidere le nomine interne dell’Insieme.

Se il Presidente Nazionale decide di dimettersi o presenta impedimenti permanenti viene indicato tra i componenti dello Studio di Presidenza il sostituto che resterà in carica il tempo necessario ad organizzare un congresso nazionale che si può svolgere anche on line seguendo le istruzioni indicate dal Regolamento.

 

Art. 9 – Studio di Presidenza

Lo Studio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dai soci fondativi dell’Insieme e dai capogruppo degli eletti alla Camera e al Senato e nei Consigli Regionali.

Esso ha il compito di aiutare il Presidente Nazionale nello svolgere le sue funzioni, di scegliere i componenti del Comitato per l’Organizzazione Nazionale e di decidere le candidature.

 

Art. 10 – Comitato per l’Organizzazione Nazionale

Il Comitato per l’Organizzazione  Nazionale è composto da tre Super Organizzatori di area vasta (nord, centro, sud) e da 21 Organizzatori Regionali, si riunisce una volta l’anno e ogni qual volta lo richiede il Presidente Nazionale.

I componenti di tale organo vengono scelti dallo Studio di Presidenza secondo le condizioni indicate nel Regolamento e hanno il compito di organizzare la vita politica dell’Insieme nelle rispettive aree di competenza. I tre Super Organizzatori trasmetteranno agli Organizzatori delle Regioni di propria competenza tutte le direttive e le linee da seguire emanate dal Presidente Nazionale e dallo Studio di Presidenza e mensilmente relazioneranno allo Studio di Presidenza lo stato di recepimento da parte della cittadinanza dell’Idea Meritocrazia Italiana.

Ogni associato può ambire a tale carica.

 

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario viene indicato dallo Studio di Presidenza secondo le condizioni indicate nel Regolamento ed ha la rappresentanza legale dell’Insieme. Dura in carica un anno e può essere riconfermato. Ogni associato può ambire a tale carica. Egli ha il compito di gestire l’aspetto amministrativo ed economico di Meritocrazia Italiana. Attua le decisioni dello Studio di presidenza e si occupa di ottenere i contributi di Stato e quelli dovuti per legge. Gestisce i fondi che provengono dalle iscrizioni e dalle donazioni e può compiere ogni operazione bancaria.

Costantemente aggiorna lo Studio di Presidenza della situazione economica ed entro il sterzo mese della fine dell’anno (31 dicembre) produce un accurato rendiconto degli introiti e delle uscite e produce il bilancio preventivo.

Tutte le azioni intraprese dal Segretario devono essere concordate con lo Studio di Presidenza.

 

3° – Chi Candidare

Art. 12 – Elezioni nazionali ed europee

La decisione per la scelta dei candidati viene effettuata del Presidente Nazionale e dallo Studio di Presidenza.

I candidati saranno scelti dopo aver costatato l’assenza di reati e dopo aver analizzato il curriculum vite.

 

Art. 13 – Elezioni Regionali

La decisione per la scelta dei candidati a Presidente di Regione e a Consigliere Regionale viene presa dal Presidente Nazionale e dallo Studio di Presidenza sentiti i suggerimenti e le indicazioni dell’Organizzatore regionale e del suo Studio Regionale.

Sono prese in larga considerazione le opinioni derivanti dai canali web in merito all’argomento.

I candidati saranno scelti dopo aver costatato l’assenza di reati e dopo aver analizzato il curriculum vite.

 

Art. 14 – Elezioni Provinciali

La decisione per la scelta dei candidati a Presidente di Provincia e a Consigliere Provinciale viene presa in ultima istanza dallo Studio di Presidenza sentiti i suggerimenti e le indicazioni, espressi in un documento condiviso, dell’Organizzatore Regionale, dell’Organizzatore Provinciale e dei rispettivi Studi regionali e provinciali.

In ogni caso lo Studio di Presidenza verificherà che la decisione presa sia in accordo con le opinioni espresse sul web dagli associati e dai cittadini.

In caso di mancato accordo la decisione è presa dallo Studio di Presidenza.

I candidati saranno scelti dopo aver costatato l’assenza di reati e dopo aver analizzato il curriculum vite.

 

Art. 15 – Elezioni Comunali

La decisione per la scelta dei candidati a Sindaco è presa dall’Organizzatore Regionale che tiene conto dell’opinione dell’Organizzatore Provinciale e dell’Organizzatore Comunale. In ogni caso lo Studio di Presidenza verificherà che la decisione presa sia in accordo con le opinioni espresse sul web dagli associati e dai cittadini.

In caso di mancato accordo decide lo Studio di Presidenza.

I candidati saranno scelti dopo aver costatato l’assenza di reati e dopo aver analizzato il curriculum vite.

 

4° – Organizzazioni territoriali

Art. 16 – Organizzazione Comunale

Ogni Comune ha la propria Organizzazione comunale composta dall’Organizzatore Comunale e da un suo vice. La durata della carica è di un anno, possono essere rieletti e hanno facoltà di istituire un ufficio di Organizzazione Comunale. Il loro compito è quello di divulgare l’idea di Meritocrazia Italiana nel proprio territorio di competenza e supportare le altre Organizzazioni territoriali nella pianificazione della vita politica dell’Insieme (manifestazioni, articoli, analisi e soluzioni dei problemi territoriali, ecc.).

Essi relazionano periodicamente all’Organizzatore territoriale superiore di riferimento anche lo stato di divulgazione dell’idea “Meritocrazia Italiana” all’interno del proprio Comune e sono portavoce delle istanze degli associati.

Costantemente l’Organizzazione Comunale interagisce con gli associati ed i cittadini tramite i canali web. Il primo anno l’Organizzatore Comunale coincide con il referente che spontaneamente decide di aderire a Meritocrazia Italiana specificando di voler ricoprire tale carica interna (nel caso di più candidature decide il Comitato per l’Organizzazione Nazionale). Al termine del primo anno l’Organizzatore Comunale è eletto dal congresso cittadino. A tali elezioni, che si potranno svolgere anche su appositi canali web dell’Insieme, possono prendere parte tutti gli associati del Comune in questione.

Le Organizzazioni territoriali sono composte da cittadini e cittadine che certificano la loro estraneità da qualsiasi tipo di reato.

 

Art. 17 – Organizzazione Provinciale

Ogni Provincia ha la propria Organizzazione provinciale composta dall’Organizzatore Provinciale e da un suo vice. La durata della carica è di un anno, possono essere rieletti e hanno facoltà di istituire un ufficio di Organizzazione Provinciale. Il loro compito è quello ordinare l’operato delle Organizzazione Comunali nel proprio territorio di competenza supportandole nella pianificazione della vita politica (manifestazioni, articoli, analisi e soluzioni dei problemi territoriali, ecc.).

Essi relazionano periodicamente all’Organizzatore superiore territoriale di riferimento lo stato di divulgazione dell’idea “Meritocrazia Italiana” all’interno della propria Provincia, specificando l’operato delle Organizzazioni Comunali della propria circoscrizione, ne sono i portavoce delle loro istanze nei confronti dell’Organizzazione territoriale superiore e, da queste ultime, ne recepiscono le linee guida.

Costantemente l’Organizzazione Provinciale interagisce con gli associati ed i cittadini tramite i canali web. Il primo anno l’Organizzatore Provinciale coincide con il referente che spontaneamente decide di aderire a Meritocrazia Italiana specificando di voler ricoprire tale carica interna (nel caso di più candidature decide il Comitato per l’Organizzazione Nazionale). Al termine del primo anno l’Organizzatore Provinciale è eletto dal congresso provinciale. A tali elezioni, che si potranno svolgere anche su appositi canali web dell’Insieme, possono prendere parte tutti gli associati della Provincia in questione.

Le Organizzazioni territoriali sono composte da cittadini e cittadine che certificano la loro estraneità da qualsiasi tipo di reato.

 

Art. 18 – Organizzazione Regionale

Ogni Regione ha la propria Organizzazione regionale composta dall’Organizzatore Regionale e da un suo vice. La durata della carica è di un anno, possono essere rieletti e hanno facoltà di istituire un ufficio di Organizzazione Regionale. Il loro compito è quello ordinare l’operato delle Organizzazione Provinciali e di vigilare sul proprio operato intervenendo in caso di controversie.

Essi relazionano periodicamente all’Organizzatore superiore territoriale di riferimento lo stato di divulgazione dell’idea “Meritocrazia Italiana” all’interno della propria Regione, specificando l’operato delle Organizzazioni Provinciali della propria circoscrizione, ne sono i portavoce delle loro istanze nei confronti dell’Organizzazione territoriale superiore e da queste ultime recepiscono le linee guida.

Costantemente l’Organizzazione Regionale interagisce con gli associati ed i cittadini tramite i canali web. Il primo anno l’Organizzatore Regionale coincide con il referente che spontaneamente decide di aderire a Meritocrazia Italiana specificando di voler ricoprire tale carica interna (nel caso di più candidature decide il Comitato per l’Organizzazione Nazionale). Al termine del primo anno l’Organizzatore Regionale è eletto dal congresso regionale. A tali elezioni, che si possono svolgere anche su appositi canali web dell’Insieme, possono prendere parte tutti gli associati della Regione in questione.

Le Organizzazioni territoriali sono composte da cittadini e cittadine che certificano la loro estraneità da qualsiasi tipo di reato.

 

Art. 19 – Commissioni di controllo territoriale

L’insieme politico “Meritocrazia Italiana” può dare vita a commissioni territoriali o nazionali che vigilino sull’operato delle Organizzazioni territoriali .

 

5° – Organizzazione Amministrativa

Art. 20 – Finanziamento dell’Insieme Meritocrazia Italiana

Tutte la attività dell’Insieme Meritocrazia Italiana sono supportate dalle quote associative versate al momento dell’iscrizione dagli Amici e dai Simpatizzanti, dai contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative, da libere erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento, dalle quote di iscrizione delle altre associazioni e da qualsiasi altra attività prevista dalla legge.

L’ammontare delle quote associative, dei contributi degli eletti e delle quote di iscrizione delle altre associazioni è stabilito dallo Studio di Presidenza sentito il parere del Segretario.

Lo Studio di Presidenza anche in questo caso, sentito il parere del Segretario, determina la ripartizione delle risorse tra gli Organi Nazionali e Quelli Territoriali come indicato nell’apposito regolamento.

 

Art. 21 – Bilancio

Al superamento della soglia stabilita delle norme di legge per la ricezione di contributi pubblici il bilancio redatto dal Segretario viene certificato dai Revisori contabili così come previsto dall’art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 poi modificato dall’art. 1 della Legge 27/11/1982 n. 22.  Tali figure professionali sono indicate dallo Studio di Presidenza.

 

Art. 22 – Ripartizione fondi

Tutti gli introiti derivanti dalle quote associative verranno ripartite nella misura del 70% alle strutture territoriali da cui derivano per l’attuazione degli obiettivi politici. Il restante 30% è destinato alla struttura nazionale per la gestione e lo svolgimento dell’attività politica dell’Insieme.

La struttura territoriale ricettiva di detta percentuale delle quote associative avanza formale richiesta allo Studio di Presidenza per compiere qualsiasi altra operazione che va al di fuori di quelle indicate dal Regolamento per l’attuazione dei citati obiettivi politici.

 

Art. 23 – Contributi pubblici in favore dei partiti politici

L’Insieme politico Meritocrazia Italiana destina l’intero importo dei contributi pubblici ai partiti ad esso spettanti ad un fondo per l’aiuto alle PMI ed al sociale. Un’apposita commissione vigila sui movimenti e sulle deliberazioni del fondo.

 

6° – Organismi di controllo

Art. 22 – Studio di Presidenza

Il Presidente Nazionale e lo Studio di Presidenza hanno facoltà di sciogliere, qualora riscontrate gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti, qualsiasi altro Organo dell’Insieme o Organismo di controllo.

 

Art. 23 – Collegio dei Probiviri

Lo Studio di Presidenza di Meritocrazia Italiana nomina i 7 componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri che non hanno incarichi nell’Insieme a cui, dopo aver sottoscritto apposita dichiarazione sull’onore di correttezza ed imparzialità, è demandato il compito di risolvere le controversie che dovessero sorgere.

Tale organismo può essere replicato a livello locale. In tal caso i componenti sono scelti dall’Organizzazione Regionale.

Tutti gli associati di Meritocrazia Italiana devono rivolgersi a tale organo per risolvere qualsiasi disaccordo.

Nel caso in cui uno o più membri del Collegio dei Probiviri sono dimissionari o perennemente impediti gli organi competenti provvedono ad indicarne i nuovi.

 

7° – Infine

Art. 24 – Opportunità regolamentari

Lo Studio di Presidenza, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente Statuto.

 

Art. 25 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto spettano agli Organi dell’Insieme riuniti in congresso.

 

Meritocrazia Italiana®

 

 

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